Ispirazione Cristiana nel Diritto
A.N.A.C.
Associazione Nazionale Avvocati Cristiani
Art. 1
FINALITA’
Gli
Avvocati
Cristiani
Italiani
si
riuniscono
in
libera
associazione
apartitica
allo
scopo
della
comune
tutela
di
ogni
interesse
materiale
e
morale
del
singolo
connesso
all’esercizio
della
professione
e
per
la
tutela
del
patrimonio
morale
e
culturale
della
professione,
quale
è
andato
costituendosi
nel
tempo,
riaffermando
a
tal fine il concetto di libertà e autonomia della categoria, espressione della libertà politica, economica e morale dei singoli componenti, senza alcun fine di lucro.
Improntano, altresì, alla ispirazione Cristiana il loro essere liberi pensatori proiettati ad una vera Giustizia.
L’associazione,
vista
la
demarcazione
istituzionale
dei
compiti
dei
Consigli
degli
Ordini,
opererà
affinché
il
conseguimento
delle
finalità
di
cui
sopra
siano
sviluppati
ed attuati il pensiero e le istanze politiche degli associati ed interpretati quelli dei componenti della categoria.
L’associazione
indica
che
il
libero
associazionismo,
rifuggendo
ogni
concetto
verticistico,
possa
esprimersi
nell’ambito
nazionale
attraverso
federazioni
di
libere
associazioni che, mediante un organismo centrale, rappresentino unitariamente la categoria.
L’associazione,
in
ogni
caso,
pur
riconoscendo
statutariamente
la
facoltà
del
Consiglio
Direttivo
di
costituire
Federazione
o
aderire
a
Federazioni
le
cui
finalità
non
contrastino con quelle espresse, afferma che la propria indipendenza e le proprie finalità saranno tutelate in materia assoluta con eventuale ricorso all’Assemblea.
L’Associazione, nell’espletamento delle proprie finalità, potrà svolgere attività editoriale.
L’Associazione
promuoverà
la
formazione
professionale,
incontri
di
studio,
corsi
di
aggiornamento,
dibattiti
su
temi
d’interesse
nazionale,
comunitario
ed
internazionale, seminari monotematici.
L’Associazione
organizzerà
scambi
culturali
con
altre
Associazioni
di
avvocati
nell’ambito
nazionale,
comunitario
ed
internazionale,
nonché
attività
sportive
e
per
il
tempo libero.
L’Associazione instaurerà rapporti con le Università per sviluppare metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali agli avvocati.
Art. 2
ISCRIZIONE
Ciascun
Avvocato
iscritto
ad
un
Foro
può
partecipare
alla
Associazione
a
semplice
domanda,
anche
verbale,
al
Presidente
dell’Associazione,
versando
la
quota
annuale di iscrizione fissata dal consiglio Direttivo.
Possono iscriversi all’Associazione con le modalità di cui al primo comma i praticanti avvocati.
Art.3
SEZIONI
In uno o più Circondari uniti dei Distretti di Corte di Appello possono costituirsi sezioni nella Associazione.
Qualora
la
sezione
raggiunga
il
minimo
di
venti
iscritti,
secondo
le
modalità
di
cui
all’art.
2,
comma
1,
gli
aderenti
eleggeranno
un
segretario,
il
quale
ha
diritto
di
partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Le sezioni hanno ampia autonomia per quel che concerne i problemi locali, da affrontarsi nell’ambito della finalità di cui all’art. 1 dello Statuto.
Il Segretario della sezione renderà il Presidente Nazionale dell’Associazione edotto dell’attività svolta.
Art.4
ORGANI
Organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, i Probi.
Art.5
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea
ordinaria
degli
iscritti
si
riunisce
ogni
anno
per
l’approvazione
del
bilancio
dell’Associazione
e
la
relazione
del
Presidente
ed
ogni
cinque
anni
per
il
rinnovo delle cariche sociali.
Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente.
Art.6
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di dicembre, mediante avviso telefonico e/o e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata.
Art.7
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso telefonico e/o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.
Nell’ipotesi di richiesta di 1/5 degli iscritti la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
Art.8
OMESSA CONVOCAZIONE
Nel
caso
in
cui
il
Presidente
non
provveda
o
non
possa
procedere
alla
convocazione
dell’Assemblea
Ordinaria
entro
il
mese
di
dicembre,
a
ciò
provvederà
il
Segretario.
Art.9
DELIBERAZIONI
L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art.10
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti all’Associazione ogni cinque anni ed ha la rappresentanza dell’Associazione.
Il Presidente uscente ha diritto a vita al titolo di Presidente senior e sarà componente di diritto a vita del Consiglio Direttivo.
Art.11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio
Direttivo
è
composto
di
cinque
membri
eletti
dall’Assemblea
e
di
cui
due
scelti
tra
i
soci
fondatori
oltre
ai
componenti
di
diritto
che
sono
gli
ex
presidenti.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo i Segretari delle sezioni circondariali.
Il
Consiglio
Direttivo
si
riunisce
mensilmente
su
iniziativa
del
Presidente;
esso
è
validamente
riunito
con
la
presenza
di
1/3
dei
membri
aventi
voto
deliberativo,
che
possono
essere
rappresentati
per
delega
conferita
ad
altro
membro,
il
quale
potrà
disporre
di
una
sola
delega;
le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
semplice dei votanti; in casi di parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio.
Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere, dei tre Probi Viri.
Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente Onorario.
Il
Consiglio
Direttivo
può
procedere
alla
formazione
di
Comitati
Esecutivi
per
l’attuazione
di
deliberazioni
del
Consiglio
e
di
Commissioni
di
Lavoro
o
Studio
per
la
realizzazione delle finalità dell’Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Giornale dell’Associazione.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, soltanto all’unanimità di voti, possono cooptare fino ad un massimo di dieci nuovi membri del Consiglio Direttivo.
Art.12
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti all’Associazione ogni cinque anni dall’Assemblea Ordinaria.
Per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri verrà utilizzato il sistema di voto per alzata di mano.
Nell’aula
delle
elezioni
deve
essere
esposto
l’elenco
di
coloro
che
tra
gli
iscritti
sono
disponibili
ad
accettare
la
carica
a
Presidente
o
a
membro
del
Consiglio
Direttivo.
Art.13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per le riunioni ordinarie con preavviso, anche orale, di tre giorni, e, in caso di urgenza, in qualunque momento.
Art.14
CESSAZIONE DEL PRESIDENTE
Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni.
Art.15
CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel
caso
di
cessazione
della
carica
per
dimissioni
o
per
qualsiasi
motivo
di
un
componente
del
Consiglio
Direttivo
ad
esso
subentra
un
socio
indicato
dal
Presidente che resterà in carica sino alla fine del mandato.
Art.16
PRESIDENTE
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria.
Art.17
VACANZA O IMPOSSIBILITA’ DEL PRESIDENTE
Nel
caso
di
vacanza
del
Presidente
o
di
sua
impossibilità
subentra
il
Vice
Presidente,
indicato
dal
Consiglio
Direttivo,
per
l’assolvimento
dei
soli
compiti
di
ordinaria amministrazione.
Art.18
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale viene scelto ed eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ogni cinque anni.
A lui competono tutti gli adempimenti dell’Associazione unitamente al sevizio di tesoriere.
Art.19
PROBI VIRI
I
Probi
Viri
sono
scelti
tra
gli
iscritti
all’Albo
anche
non
appartenenti
all’Associazione
e
provvedono
immediatamente
alla
nomina
del
loro
Presidente
dandone
comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.
Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
Loro specifica funzione è la soluzione delle controversie concernenti l’art. 22.
Art.20
RICORSO AI PROBI VIRI
Il
ricorso
dovrà
essere
indirizzato
impersonalmente
al
Collegio
dei
Probi
Viri,
presso
la
sede
dell’Associazione
e
accompagnato
da
copia
conforme
destinata
al
Presidente dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione provvede a trasmettere l’originale del ricorso al Presidente del Collegio dei Probi Viri e la copia al Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso.
Art.21
RECESSO DEI SOCI
Ciascun iscritto può recedere mediante comunicazione scritta al Presidente.
Art.22
ESPULSIONE DEL SOCIO
L’espulsione
del
socio
è
dichiarata
dal
Consiglio
Direttivo
e
deliberata
con
la
maggioranza
di
1/3
dei
componenti,
nel
caso
di
comportamento
gravemente
scorretto
o contrario alle finalità dell’Associazione, al suo regolarmente o lesivo della dignità professionale.
Avverso
tale
delibera,
il
socio
espulso
può
impugnare
il
provvedimento
con
ricorso
al
Collegio
dei
Probi
Viri,
osservato
il
disposto
dell’art.
20,
entro
trenta
giorni
dalla comunicazione della delibera.
Art.23
MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati.
Art.24
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati.
In caso di scioglimento il fondo comune dell’Associazione sarà ripartito in parti uguali tra gli iscritti.
Art.25
SEDE
L’Associazione ha sede presso lo studio del suo Presidente.
Art.26
SEDE DEL GIORNALE
La sede legale ed amministrativa del Giornale dell’Associazione verrà istituita presso lo studio del Direttore.
Art.27
ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE
L’Associazione
potrà
svolgere
attività
di
ricerca
finalizzata
all’aggiornamento
ed
alla
formazione
professionale
degli
operatori
della
giustizia
mediante
appositi
progetti finanziabili da istituzioni, Consigli dell’Ordine Forense, soggetti pubblici e/o privati.